Le domande di protezione internazionale sono numericamente aumentate e questo comporta un maggiore lavoro ed un maggiore tempo di attesa nei tribunali che si occupano del disbrigo di queste pratiche. Il Decreto legge Salvini del 4 ottobre 2018, n. 113 prevede una lista di Paesi ritenuti sicuri ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
I Paesi attualmente ritenuti sicuri secondo la lista sono: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. L’elenco, che viene di volta in volta aggiornato e modificato, serve proprio per dimezzare i tempi di attesa necessari per la valutazione delle domande di protezione, alleggerendo così l’incarico dei tribunali, ma aumentando inevitabilmente il numero di soggiornanti irregolari.
Ogni modifica può essere attuata solo nel caso in cui vi siano prove certe che in quel determinato territorio non esiste pericolo di atti persecutori, di tortura o comunque forme di pena o maltrattamento, di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. In realtà bisogna evidenziare che spesso vi sono, per esempio, focolai sparsi nei territori designati, dei quali però non si tiene conto perché non diffusi ovunque. Conseguenza logica di tale provvedimento è che se il richiedente asilo proviene da uno dei Paesi presenti in elenco, per vedersi riconosciuta la protezione internazionale deve dimostrare che sussiste effettivamente un grave motivo.
Il Decreto non agisce sulle procedure di espulsione velocizzando i tempi del rimpatrio, come ha a suo tempo sostenuto erroneamente il ministro Di Maio, ma solo ed esclusivamente sul procedimento di esame della domanda di asilo. Le domande di asilo possono essere esaminate direttamente ai valichi di frontiera per accorciare i tempi, ma vengono offerte meno garanzie, anche perché può non essere eseguita l’audizione individuale, tappa in realtà fondamentale per conoscere i dettagli della storia prima di prendere una decisione. Nel momento in cui la domanda viene rigettata perché ritenuta infondata, il richiedente può fare ricorso legale entro quindici giorni.