Retroattività del D.L. 113/18 ("Decreto Salvini")

Retroattività del D.L. 113/18 ("Decreto Salvini")

La Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenze del 13/11/2019 n. 29459,29460 e 29461 ha stabilito inequivocabilmente che la disciplina del D.L. 113/18 non trova applicazione rispetto alle domande di protezione internazionale poste in essere prima del 5/10/2018 non soltanto perché il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria sorga al momento della formalizzazione della domanda e non al momento della decisione sulla stessa ma anche perché come indicato dall’art. 25 della Costituzione e dall’art. 2 del Codice Penale, la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

La Costituzione, infatti, recita “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” ed il Codice Penale, all’articolo 2 ne ribadisce il concetto. L’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari stabilito dal Decreto Legge, quindi, non ha effetto retroattivo. Questo significa che, tutte le domande di protezione internazionale proposte prima dell’entrata in vigore del D.L. 113, se valutate positivamente con l’accertamento della sussistenza dei motivi umanitari, all’atto del rilascio del permesso di soggiorno, essendo quello per motivi umanitari abolito, verrà rilasciato il permesso di soggiorno per casi speciali come previsto dal Decreto Legge.

La stessa Corte di Cassazione afferma due importanti principi: la permanente configurabilità del permesso per seri motivi umanitari e quindi l’inapplicabilità retroattiva delle disposizioni introdotte dal D.L. 113/18 e l’individuazione della rilevanza, in seno ai seri motivi umanitari, dell’integrazione sociale considerando quest’ultima non isolatamente ed astrattamente ma, piuttosto, effettuando una valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel suo paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Di seguito puoi leggere il testo della sentenza direttamente online

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