Molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni poco chiare, perché le parole lasciano intendere determinate cose oppure ne camuffano altre o ancora l’attenzione del lettore viene catturata da alcune di esse tralasciandone altre, che in realtà posso ribaltare il reale significato del concetto.
Quanto successo con l’istanza sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri ne è un esempio lampante. A preoccuparsi di far luce su questo “disguido” è Antonio Mumolo, presidente e portavoce di “Avvocato di strada”, una Onlus del bolognese che si occupa delle marginalità sociali.
Egli afferma che una prima lettura del d.l. 34/2020 faccia risaltare una sorta di facoltà del datore di lavoro di far emergere un rapporto lavorativo irregolare piuttosto che un suo vero e proprio obbligo giuridico, mettendo lo stesso lavoratore in condizione di non poter far valere i propri diritti in quanto tale. In altri termini, il lavoratore straniero con un rapporto lavorativo irregolare può non vedersi riconosciuto il diritto di regolarizzazione, perché il datore non ha (ovviamente così sembra apparentemente) nessun dovere giuridico nei suoi confronti ed egli, poiché non ha i documenti validi, non può far nulla. Ma non è così e di questo si sta occupando la su citata Onlus, presente in 55 città italiane, che ha dichiarato la disponibilità di prestare servizio a tutti coloro vogliano far valere i propri diritti in tal senso, procedendo con un intervento legale e, se necessario, con il diritto dei lavoratori di denunciare il reato. Con i termini “possono prestare istanza” riferiti ai datori di lavoro si intende esclusivamente la presenza dei requisiti e delle condizioni per poterlo fare e non si tira in causa la volontà e quindi la possibilità di scelta del datore stesso.
Non dimentichiamo, tra le altre cose, che avere un regolare contratto di lavoro è una condizione fondamentale per il lavoratore straniero per regolarizzare anche la sua presenza in Italia.