Oltre settanta milioni di persone nel mondo sono costrette a sfollare a causa di conflitti, violenze e persecuzioni. Venticinque milioni fra queste sono rifugiati.
La Convenzione di Ginevra del 1951 riguardo allo status dei rifugiati ha stabilito norme fondamentali nei Paesi di asilo, come il diritto alla casa, al sostegno pubblico e all’istruzione. I titolari di protezione internazionale riscontrano difficoltà molto più frequentemente rispetto ad autoctoni e ad altre persone straniere nell’accesso all’istruzione (soprattutto a livello universitario).
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ritiene che l’accesso dei rifugiati
all’educazione superiore e universitaria sia parte integrante del mandato di protezione.
In Italia il diritto all’istruzione per i titolari di protezione internazionale è disciplinato dall’Art. 26 del decreto Legislativo 251/2007, per cui i minori hanno diritto di accedere agli studi secondo le modalità previste per i cittadini/e italiani/e, mentre i/le maggiorenni hanno diritto di accedere al sistema nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti. È previsto inoltre che siano individuati per i rifugiati e le rifugiate sistemi di validazione dei titoli esteri.
Le Università e gli istituti di ricerca firmatari del Manifesto dell’Università Inclusiva si riconoscono nei seguenti principi: uguaglianza e non discriminazione, accoglienza, conoscenza, integrazione, valorizzazione delle differenze, partecipazione. Oltre che principi generali questi punti sono obiettivi da raggiungere, e che le Università intendono perseguire attraverso un supporto internazionale concreto per il riconoscimento di titoli e qualifiche, lo stanziamento di borse di studio e altri incentivi, corridoi umanitari per docenti, studenti e ricercatori rifugiati.