Dopo otto mesi di discussioni, la situazione in stand-by che riguarda gli stranieri ed il Reddito di Cittadinanza ha finalmente avuto una svolta. La situazione si è sbloccata grazie al decreto firmato il 21 ottobre scorso dal Ministero degli Esteri e dal Ministero del Lavoro ed è stata resa nota da un messaggio INPS, il n. 4516 del 3 dicembre, in cui vengono fornite tutte le indicazioni per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che hanno presentato domanda di erogazione del Reddito o della Pensione di Cittadinanza.
Ricordiamo che i requisiti fondamentali per vedere accolta la richiesta del contributo, che si classifica come sostegno al reddito in favore dell’inclusione sociale, sono:
- essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa; avere un ISEE inferiore alla soglia prevista di € 9.360, con un patrimonio mobiliare non superiore ai € 6.000 ed un patrimonio immobiliare non superiore ai € 30.000;
- avere un reddito familiare inferiore ai € 6.000 per la persona sola.
- a questi si aggiungeva, per gli stranieri, la necessità di dover presentare una documentazione relativa alla situazione patrimoniale, reddituale e familiare, rilasciata dal Paese di origine e, in molti casi, non reperibile.
Con il suddetto decreto si è ovviato a questo “problema tecnico”: solo gli originari di questi 19 Paesi in elenco (Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera, Taiwan, Regno di Tonga) devono presentare la documentazione, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, mentre tutti gli altri ne sono esenti.
Infine, per maggiore chiarezza, si ricorda che le richieste pervenute dopo il 1° aprile e ritenute idonee verranno a breve liquidate con il primo accredito sulla card, mentre le richieste pervenute prima della suddetta data dovranno essere integrate con una dichiarazione di responsabilità.